Associazione Paraplegici
di Roma e del Lazio
Assemblea dei Soci dell'Associazione paraplegici di Roma e del Lazio
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Statuto della "AP - Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio - Onlus"

PARTE PRIMA - GENERALITÀ

Articolo 1 - Denominazione

1.1 L’associazione, costituita con atto del Notaio Avv. Nicola Poschi datato 11 dicembre 1979 repertorio n. 4190/1367 denominata "AIP - Associazione Italiana Paraplegici", ha dal 13 giugno 1998 la denominazione: "AP - Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio - Onlus".
1.2 L’Associazione usa, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Articolo 2 - Sede

2.1 L’Associazione ha la sede in Roma, attualmente a Via Giuseppe Cerbara 20; il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell’ambito del Comune.

Articolo 3 - Scopo e finalità

3.1 L’Associazione ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica a beneficio delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; in particolare a favore dei para-tetraplegici e dei medullolesi, in ogni forma di promozione umana e sociale, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro.
3.2 A tale scopo, l’Associazione può, tra l’altro, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi anche convenzionandosi con enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, servizi per:
3.2.a) la maggiore conoscenza dei problemi e dei bisogni dei para-tetraplegici, lo studio e la diffusione dei metodi di prevenzione e di terapia delle lesioni midollari;
3.2.b) il più ampio sviluppo delle capacità psico-fisiche e sociali del para-tetraplegico, ai fini del suo pieno inserimento sociale, nonché del rafforzamento e del potenziamento delle sue capacità di vita;
3.2.c) la maggiore conoscenza delle problematiche connesse alla tutela della salute, nella sua più ampia accezione sancita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.);
3.2.d) offrire agli Organi legislativi e di governo dello Stato e degli Enti locali una responsabile collaborazione nella formulazione delle politiche socio-sanitarie e culturali, di piani, programmi e proposte operativi, nello studio di nuovi provvedimenti e interventi, nell’applicazione delle norme vigenti a favore delle persone handicappate, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
3.2.e) collaborare con Autorità, Istituti e Servizi dipartimentali Universitari e con altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei para-tetraplegici e delle altre persone handicappate e delle loro famiglie;
3.2.f) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le proprie finalità istituzionali, anche mediante occasionali raccolte pubbliche di fondi.
3.3 L’Associazione non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nonché le attività accessorie per natura ad esse, in quanto integrative delle stesse.
3.4 L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’Associazione.

PARTE SECONDA - SOCI

Articolo 4 - Categorie e ammissione Soci

4.1 I Soci effettivi dell'Associazione sono:
4.1.a) fondatori: coloro che sono intervenuti nell'Atto costitutivo;
4.1.b) ordinari: persone svantaggiate di cui al comma 3.1 precedente;
4.1.c) sostenitori: persone fisiche non comprese sub b) e soggetti diversi dalle persone fisiche che s’impegnano a contribuire al perseguimento dello scopo e delle finalità dell'Associazione.
4.2 L'ammissione dei Soci ordinari e sostenitori viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, su domanda dell'interessato o, se minore e non emancipato, di chi ne abbia la potestà, la tutela o la curatela, redatta su apposito modulo.
4.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione, il richiedente deve versare la quota associativa per l'anno in corso determinata dall'Assemblea dei Soci per essere regolarmente iscritto nel Libro Schedario Soci.
4.4 Il Consiglio Direttivo può nominare:
4.4.a) benemeriti: coloro, Soci e non Soci che, a suo giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo e le finalità associativo dell’Associazione;
4.4.b) onorari: coloro, Soci e non Soci che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

5.1 Tutti i Soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita della Associazione, nel rispetto delle norme statutarie e di legge, che disciplinano uniformemente il rapporto associativo con modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5.2 Il nome e le altre notizie riguardanti il Socio sono riservate; il Consiglio Direttivo può comunicarle a persone o enti che ne facciano richiesta scritta per motivi di evidente interesse generale o individuale, soltanto se il Socio ha sottoscritto in calce al modulo di domanda d'ammissione l'apposita autorizzazione; in mancanza, le notizie concorreranno soltanto alla formazione di dati complessivi di aggregati statistici non nominativi.
5.3 Ogni Socio assume, con l'impegno morale, il diritto-dovere:
5.3.a) di cooperare e contribuire, nelle forme a lui possibili e secondo le proprie risorse e i mezzi disponibili, allo sviluppo dell'Associazione, attivandone l’azione;
5.3.b) di partecipare alle Assemblee dei Soci, con facoltà di eleggere le cariche sociali (consiglieri, revisori, probiviri) e di essere eletto ad una di esse;
5.4 Il diritto di accesso dei Soci agli atti e documenti della Associazione é consentito ai Soci nei limiti della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici; salva l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. La richiesta di accesso deve essere motivata; essa deve essere rivolta al Consiglio Direttivo il quale, insindacabilmente, decide se accogliere la richiesta e, in caso positivo, se ammettere alla visione degli atti o consentire l'estrazione di copia degli atti stessi.
5.5 Il Socio:
5.5.a) può recedere dall’Associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno entro il 30 settembre;
5.5.b) viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa annuale entro la fine del mese di febbraio;
5.5.c) può essere escluso dall’Associazione per gravi motivi con deliberazione dell’Assemblea dei Soci; può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione;
5.5.d) non può pretendere, anche quando abbia cessato di appartenere alla Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
5.6 La qualità di Socio non é trasmissibile.

PARTE TERZA - PATRIMONIO E BILANCI

Articolo 6 - Patrimonio

6.1 Il patrimonio dell'Associazione é costituito:
6.1.a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci;
6.1.b) dai beni donati o devoluti per successione ed a qualsiasi altro titolo acquistati;
6.1.c) da erogazioni liberali, elargizioni, oblazioni, contributi, rette, borse dl studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali, di Enti pubblici e di privati, italiani ed esteri;
6.1.d) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
6.1.e) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi;
6.1.f) da qualsiasi altra entrata.
6.2 Tutto il patrimonio e i beni mobili e immobili di cui é titolare l'Associazione sono disponibili per le spese - di funzionamento e mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) - dell'Associazione, ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà del donante o testatore, non debbono essere alienati.

Articolo 7 - Esercizio finanziario e Bilanci

7.1 L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
7.2 Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Soci:
7.2.a) il Bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede dl riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno in corso;
7.2.b) il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziarlo e quello patrimoniale con allegati riepiloghi: dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.
7.3 Nella formazione dei Bilanci il Consiglio Direttivo osserva le disposizioni vigenti; in particolare:
7.3.a) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
7.3.b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
7.3.c) il divieto di cedere beni e di effettuare prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli, in ragione della loro qualità, ai Soci, Consiglieri, Revisori e Probiviri dell’Associazione, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;
7.3.d) il divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
7.3.e) il divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto.

PARTE QUARTA: ORDINAMENTO

Articolo 8 - Organi

8 Gli Organi statutari della Associazione sono:
8.a) l'Assemblea dei Soci;
8.b) il Consiglio Direttivo;
8.c) il Collegio dei Revisori;
8.d) il Collegio dei Probiviri.

Capo 1° - Assemblea dei Soci

Articolo 9 - Competenza Assemblea

9 Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:
9.a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i soci effettivi;
9.b) la determinazione del programma e l'indirizzo delle attività dell’Associazione;
9.c) la nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi Componenti e dell’eventuale loro emolumento;
9.d) la nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori, previa determinazione dell’eventuale loro emolumento;
9.e) la nomina del Componenti del Collegio dei Probiviri;
9.f) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
9.g) le modificazioni dello Statuto;
9.h) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

Articolo 10 - Convocazione Assemblea

10.1 L'Assemblea del Soci viene convocata una volta all'anno, di regola entro il 30 maggio, ed ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori, il Collegio del Probiviri o almeno un decimo dei Soci effettivi, dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell’Associazione - da affiggere all'albo della sede, pubblicare nel Notiziario dell’Associazione e comunicare ai Soci effettivi per posta ordinaria, almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.
10.2 L'avviso deve contenere anche la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Articolo 11 - Costituzione Assemblea

11.1 L'Assemblea dei Soci é validamente costituita:
11.1.a) per le deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) del precedente articolo 9:
- in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi,
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti;
11.1.b) per le modificazioni statutarie (lett. g):
- in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei Soci effettivi,
- in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei Soci effettivi;
11.1.c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (lett. h):
- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci effettivi.
11.2 Il Socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio, che non sia Componente del Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'articolo 13, 2° comma.
11.3 Il Socio, soggetto diverso dalla persona fisica, può partecipare e votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge e del proprio statuto; può anche delegare altro Socio, come al comma precedente.
11.4 In ogni caso, i1 Socio per partecipare all’Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa minima per l'anno in corso.
11.5 Il Socio delegato non può rappresentare più di due altri Soci effettivi.

Articolo 12 - Presidenza Assemblea

12.1 Assume la presidenza dell'Assemblea la persona designata dalla maggioranza dei Soci presenti.
12.2 L'Assemblea nomina, inoltre, il Segretario che ne redige regolare verbale quando non siano all’ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione per i quali è richiesta la presenza di un Notaio.
12.3 Il Presidente dell'Assemblea nomina due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza.

Articolo 13 - Deliberazioni Assemblea

13.1 Ogni Socio presente, personalmente o per delega, ha diritto ad un voto.
13.2 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci.
13.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanino o si astengano dal voto.
13.4 Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine; in caso di parità di voti, si considera eletto:
13.4.a) Consigliere, chi sia Socio da maggior tempo;
13.4.b) Revisore o Proboviro, il Socio con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
13.5 Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi, a sensi dell'articolo 21, 3° comma, del Codice Civile.
13.6 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, o, quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario "per conformità".
13.7 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

Capo 2° - Consiglio Direttivo

Articolo 14 - Composizione Consiglio

14.1 Il Consiglio Direttivo é composto da non meno di sette e non più di undici Soci effettivi, secondo determinazione della Assemblea.
14.2 Possono fare parte del Consiglio, ma considerandoli in soprannumero di quelli elettivi e con il solo voto consultivo, le persone che per legge o per particolari convenzioni possono essere designate da Autorità o Enti a partecipare alle adunanze del Consiglio stesso.
14.3 I Componenti elettivi: durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all’approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo ed alla nomina insediamento del nuovo Consiglio; sono rieleggibili.
14.4 I Componenti elettivi prestano la propria opera di regola gratuitamente, salvo che l’Assemblea non deliberi di corrispondere ad essi un emolumento individuale annuo che non sia superiore al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
14.5 I Componenti elettivi che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari consecutive, sono equiparati a dimissionari.
14.6 Se vengono a mancare a qualsiasi titolo uno o più Componenti elettivi, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.
14.7 L'intero Consiglio Direttivo decade quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi Componenti elettivi; gli altri suoi Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza - da essi o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

Articolo 15 - Convocazione Consiglio

15.1 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in di lui mancanza o assenza, dal Vicepresidente o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello delle sede dell'Associazione - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun Componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o, altra forma abbreviata purché su quest'ultima concordino tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori in carica.
15.2 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'Ordine del giorno, almeno tre suoi Componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

Articolo 16 - Adunanze e deliberazioni Consiglio

16.1 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei Componenti elettivi; i Componenti del Consiglio non possono farsi rappresentare.
16.2 Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei suoi Componenti elettivi presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengono dal voto; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.
16.3 Alle adunanze consiliari assistono di diritto: i Revisori ed il Segretario che, di regola, ne redige il verbale.
16.4 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza. Il verbale, se non viene redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante, deve essere portato alla approvazione del Consiglio nella adunanza successiva.

Articolo 17 - Rappresentanza e poteri

17.1 La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.
17.2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.
17.3 Il Consiglio può delegare poteri al Presidente, al Vicepresidente e ad altri suoi Componenti, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.
17.4 Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

Articolo 18 - Attribuzioni Consiglio

18 Al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 17 precedente, competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
18.a) nominare, fra i propri Componenti, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione; sottoscrivere contratti, convenzioni, ed ogni atto deliberato dal Consiglio in cui si manifesta l'attività dell'Associazione; convocare le Assemblee dei Soci; convocare e presiedere le adunanze consiliari; sovrintendere alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari; compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto;
18.b) nominare, fra i propri Componenti, il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di suo impedimento, assenza, mancanza o dimissioni; se il Presidente viene meno, per dimissioni o per altra causa, il Vicepresidente convoca d'urgenza il Consiglio che - nel più breve tempo possibile, con propria delibera approvata dal Collegio dei Revisori - nomina il sostituto che rimane in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che provvede al riguardo;
18.c) nominare, anche al di fuori dei propri Componenti, il Segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario, - determinandone i poteri, lo o gli eventuali compensi e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso - per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione e svolgimento delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari; redigere i verbali delle adunanze consiliari; curare la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello Schedario dei Soci, del Protocollo, della corrispondenza e degli atti dell'Associazione;
18.d) nominare, anche al di fuori dei propri Componenti, il Tesoriere dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicetesoriere, stabilendone le incompatibilità di carica, i poteri, il o gli eventuali compensi e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso per: coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci; curare la tenuta degli inventari, del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari e alle variazioni patrimoniali; il tutto nel rispetto degli obblighi e divieti di cui all’art. 7.
18.e) determinare i poteri di firma per operare sui conti correnti postale e bancari sui quali devono essere versate tutte le disponibilità di cassa dell’Associazione;
18.f) nominare i Soci Benemeriti e Onorari;
18.g) deliberare, con parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per la tenuta della contabilità e la formazione dei bilanci;
18.h) deliberare di stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione;
18.i) presentare all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una Relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del Bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;
18.l) istituire, regolare e sciogliere, uffici, Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci per lo svolgimento di particolari compiti, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
18.m) assumere e dimettere lavoratori dipendenti fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico, rispettando il divieto di corrispondere salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
18.n) nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi.

Capo 3° - Collegio dei Revisori

Articolo 19 - Composizione Collegio Revisori

19.1 Il Collegio dei Revisori é composto da tre persone - anche non socie - nominate dall'Assemblea dei Soci, delle quali una con funzioni di presidente eletta in seno al Collegio stesso - scelte di preferenza tra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili e negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri - che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio Direttivo.
19.2 Possono fare parte del Collegio, in soprannumero, uno o due persone designate a norma di legge o di particolari convenzioni.
19.3 I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo e alle nuove nomine assembleari; sono rieleggibili.
19.4 I Revisori svolgono di regola le loro funzioni gratuitamente; l’Assemblea può deliberare di corrispondere ad essi un emolumento individuale annuo che non sia superiore al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
19.5 Quando un Revisore di nomina assembleare viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, gli altri Componenti provvedono a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel terzo comma del presente articolo.

Articolo 20 - Competenze Collegio Revisori

20 Al Collegio dei Revisori compete:
20.a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale: accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio alle risultanze contabili;
20.b) presentare all'Assemblea dei Soci una propria Relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
20.c) provvedere, occorrendo: a richiedere la convocazione od a convocare l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; ad approvare le delibere di sostituzione di cui al comma 18.b e a quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio.

Capo 4° - Collegio dei Probiviri

Articolo 21 - Composizione e attribuzioni Collegio Probiviri

21.1 L'Assemblea dei Soci nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, anche non socie. Il Collegio elegge fra i propri Componenti il Presidente. Quando un Componente venga per qualsiasi ragione a cessare dalla carica, gli altri Componenti provvedono a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine del periodo triennale.
21.2 I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.
21.3 Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione e tra gli Organi dell'Associazione su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Durata e scioglimento

22.1 L’Associazione non ha durata predeterminata nel tempo.
22.2 L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci, convocata e costituita a norma degli articoli 10, 11.1.c), 12.2, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 12.2, 13.5, 13.6.
22.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione della Associazione:
22.3.a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;
22.3.b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti, dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità, osservando le disposizioni vigenti; in particolare, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - Rinvio

23 Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni di carattere privato non lucrative di utilità sociale (Onlus).

IN EVIDENZA
L'Ap Roma e Lazio, in qualità di associazione aderente, partecipa attivamente alla campagna di sensibilizzazione SI ALZI CHI PUO' 2010 promossa dalla FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paraplegici) a livello nazionale, in occasione del "4 aprile - Giornata della persona con lesione al midollo spinale"...
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